La Procura della Repubblica si opponeva alla liquidazione del compenso di un Avvocato per un'assistenza in gratuito patrocinio. L'opposizione, però, veniva presentata ben oltre un anno dopo l'emissione del decreto di pagamento. La Procura sosteneva di non aver mai ricevuto una comunicazione formale. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, stabilendo che, anche in assenza di notifica, vale il **Termine lungo per impugnare** di sei mesi dalla pubblicazione del provvedimento. Poiché questo termine era ampiamente scaduto, l'opposizione è stata dichiarata tardiva, confermando il diritto dell'Avvocato a ricevere il proprio compenso. La certezza del diritto prevale sull'assenza di comunicazione.
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