La Corte di Cassazione ha affrontato il caso di un ricorso contro il rigetto di un'istanza di riesame relativa a un **sequestro preventivo** di un impianto industriale. Durante il procedimento di legittimità, il Pubblico Ministero ha disposto la revoca del vincolo, restituendo il bene. Di conseguenza, il ricorrente ha rinunciato all'impugnazione. La Suprema Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse, stabilendo però che non è dovuta alcuna condanna alle spese processuali o alla Cassa delle Ammende, poiché il venir meno dell'interesse non è imputabile alla condotta del ricorrente e non configura un'ipotesi di soccombenza.
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