Un legale, indagato per complicità in una frode realizzata tramite esecuzione forzata sotto falsa identità, ha impugnato il decreto che disponeva il blocco dei crediti pignorati. Il professionista ha sostenuto di possedere un interesse autonomo alla revoca della misura cautelare in quanto avvocato antistatario, titolare del diritto al recupero delle spese di difesa. La Corte di Cassazione ha confermato l'inammissibilità dell'impugnazione. I giudici di legittimità hanno stabilito che in materia di sequestro preventivo e interesse ad impugnare non è sufficiente la mera posizione di indagato. Occorre allegare un pregiudizio diretto e una concreta utilità derivante dalla decisione. Nel caso specifico, il ricorrente non ha depositato alcuna prova documentale valida che attestasse la formale richiesta di distrazione delle spese nella procedura esecutiva, rendendo la doglianza del tutto generica.
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