Il Giudice per le Indagini Preliminari disponeva il sequestro preventivo dell'automobile di un indagato, ritenuta mezzo per il trasporto di rifiuti destinati all'incenerimento illecito. Il Tribunale del Riesame annullava il vincolo reale sul veicolo, restituendolo al proprietario. Contro tale restituzione proponeva ricorso per Cassazione il Pubblico Ministero presso il Tribunale circondariale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della pubblica accusa. Nelle misure cautelari reali la facoltà di ricorrere spetta unicamente all'ufficio requirente istituito presso il giudice che ha emesso l'ordinanza impugnata, ossia la Procura del capoluogo distrettuale sede del Riesame, e non al Pubblico Ministero circondariale che aveva richiesto il provvedimento. L'indagato mantiene la piena disponibilità della propria autovettura.
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