La Corte di Cassazione annulla un'ordinanza del Tribunale del riesame in un caso di associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle accise dei carburanti. Il punto centrale è la determinazione della competenza territoriale quando il reato associativo ha inizio all'estero ma prosegue in Italia. La Corte stabilisce che, in base all'art. 9, comma 1, c.p.p., la competenza spetta al giudice dell'ultimo luogo in Italia dove si è svolta una parte significativa dell'azione, identificato nel caso specifico in Cerignola e non a Trento, dove era avvenuto un sequestro occasionale. La decisione rinvia gli atti al Tribunale di Trento per un nuovo esame alla luce di questo principio.
Continua »