La Corte di Cassazione conferma la condanna per sequestro a scopo di estorsione a carico di tre soggetti che avevano privato della libertà personale un'intermediaria per recuperare una somma di denaro persa in una truffa legata a un cambio valuta illegale. La Corte ha escluso la possibilità di derubricare il reato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni, poiché la pretesa restitutoria, nascendo da un accordo illecito, non era giuridicamente tutelabile. Viene quindi ribadito che la privazione della libertà per ottenere un profitto, anche se a parziale ristoro di un danno subito, integra il più grave delitto di sequestro a scopo di estorsione quando la pretesa non è azionabile in giudizio.
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