Il Tribunale di Sorveglianza aveva dichiarato inammissibile la richiesta di liberazione condizionale presentata da un detenuto condannato a trenta anni di reclusione per sequestro di persona a scopo di estorsione, ritenendo che non avesse interamente espiato la pena per tale reato ostativo e non avesse collaborato con la giustizia. La Corte di Cassazione ha annullato la decisione con rinvio. I giudici di legittimità hanno rilevato che una nuova legge, entrata in vigore successivamente, ha modificato le regole per i reati ostativi, consentendo l'accesso ai benefici penitenziari anche in assenza di collaborazione con la giustizia, purché sussistano determinati requisiti di ravvedimento e risarcimento. Trattandosi di norma più favorevole, essa deve essere applicata retroattivamente dal giudice di rinvio.
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