Un cittadino extracomunitario residente in Italia ha impugnato il rigetto della sua domanda di patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di sorveglianza aveva dichiarato inammissibile l'istanza poiché priva dei dati anagrafici e reddituali della moglie, rimasta nel Paese d'origine. La difesa sosteneva che la mancanza di coabitazione fisica escludesse l'obbligo di dichiarare i redditi del coniuge. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, stabilendo che il legame di convivenza familiare e la presunzione di solidarietà economica tra coniugi non vengono meno con il solo espatrio o la distanza fisica. Pertanto, per ottenere il beneficio, è obbligatorio indicare i redditi del coniuge all'estero, certificati dall'autorità consolare, o dimostrare una formale separazione di fatto.
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