Un Assicurato, dopo aver perso una causa contro la sua Compagnia Assicurativa per un indennizzo da furto, tenta di riaprire il caso. Chiede la **revocazione della sentenza della Cassazione** che aveva dichiarato inammissibile il suo precedente ricorso. A sostegno, presenta un nuovo documento (una requisitoria del PM) che a suo dire proverebbe la sua innocenza. La Corte di Cassazione, però, dichiara inammissibile anche questa nuova richiesta. Il principio è chiaro: la revocazione non si applica alle sentenze della Cassazione che si sono limitate a una pronuncia processuale (inammissibilità) senza decidere nel merito della questione. L'Assicurato perde nuovamente e viene condannato a pagare le spese legali.
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