La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 40909/2025, ha dichiarato inammissibile il ricorso contro una sentenza di patteggiamento. Il motivo del ricorso, basato su un presunto vizio di motivazione relativo alla mancata assoluzione ex art. 129 c.p.p., non rientra tra le ipotesi tassativamente previste dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. La Corte ha ribadito che il ricorso patteggiamento è limitato a specifiche violazioni di legge, escludendo questioni di motivazione.
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