Un individuo, Il Ricorrente, aveva chiesto il riconoscimento della continuazione del reato per una serie di truffe telematiche. Il Tribunale di Genova aveva negato questa richiesta, sostenendo che le condotte, sebbene simili, erano state commesse in periodi troppo distanti e con modalità diverse, escludendo un unico piano. La Corte di Cassazione ha annullato tale decisione. Ha stabilito che il Tribunale non aveva valutato correttamente l'unicità del disegno criminoso e il fine comune delle azioni. La Cassazione ha chiarito che la continuazione può esistere anche con variazioni temporali e di esecuzione, purché vi sia un'iniziale programmazione generale. Il caso è stato rinviato al Tribunale per una nuova valutazione.
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