L'Imputato, condannato a otto mesi di reclusione per spaccio di stupefacenti di lieve entità, ha proposto ricorso per Cassazione contestando il diniego delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. I giudici hanno chiarito che la determinazione della pena e la concessione delle circostanze attenuanti generiche rientrano nei poteri discrezionali del giudice di merito. Se la motivazione è logica e coerente, non può essere contestata in sede di legittimità. Nel caso specifico, i giudici di merito hanno correttamente motivato il diniego basandosi sul quantitativo di droga sequestrata, sul numero di dosi pronte per lo spaccio e sull'assenza di elementi positivi a favore del condannato. Di conseguenza, l'Imputato è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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