Una società cooperativa ha impugnato una cartella di pagamento per Ires, Irap e Iva relativa all'anno 2007, emessa a seguito di controllo automatizzato. La società aveva depositato presso la Camera di Commercio un nuovo bilancio rettificato con maggiori costi, ma non aveva presentato la relativa dichiarazione integrativa. La Corte di Giustizia Tributaria Regionale ha ritenuto legittima la cartella, considerando il mancato invio della dichiarazione integrativa una violazione sostanziale. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso del contribuente, riaffermando il principio fondamentale dell'emendabilità della dichiarazione dei redditi. I giudici di legittimità hanno chiarito che il contribuente può sempre opporsi in sede di contenzioso alla maggiore pretesa del fisco, dimostrando errori di fatto o di diritto commessi nella dichiarazione originaria, a prescindere dalla presentazione di una dichiarazione integrativa nei termini.
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