Il Proprietario di un terreno e il Direttore dei Lavori sono stati condannati in primo grado per aver eseguito opere di movimento terra senza esporre il cartello di cantiere, violando le prescrizioni del permesso di costruire. I ricorrenti hanno impugnato la decisione lamentando la violazione del divieto di doppio giudizio, avendo già pagato una sanzione amministrativa regionale, e contestando l'effettivo inizio dei lavori. La Corte di Cassazione ha rigettato i motivi sul doppio binario sanzionatorio, ritenendo legittima la coesistenza della sanzione amministrativa e di quella penale. Tuttavia, la Suprema Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla mancata valutazione, da parte del giudice di merito, della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, annullando la sentenza con rinvio per un nuovo esame su questo specifico punto.
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