La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 18309/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato condannato per incendio boschivo. L'imputato lamentava la mancata concessione delle attenuanti generiche e la mancata proposta di una pena sostitutiva. La Corte ha ribadito l'ampia discrezionalità del giudice di merito nel valutare le attenuanti generiche, potendosi basare anche su un solo elemento ritenuto prevalente, e ha chiarito che il giudice non è obbligato a proporre l'applicazione di una pena sostitutiva, la cui omissione implica una valutazione negativa sulla sussistenza dei presupposti.
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