La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 44566/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un imputato, chiarendo un punto cruciale sulle sanzioni sostitutive introdotte dalla Riforma Cartabia. Il ricorso è stato respinto per manifesta infondatezza, poiché l'imputato non aveva mai richiesto in appello la sostituzione della pena detentiva. La Corte ha ribadito che, affinché il giudice di secondo grado possa pronunciarsi sull'applicabilità di tali sanzioni, è indispensabile una richiesta esplicita da parte dell'imputato, da presentarsi al più tardi durante l'udienza di discussione. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma alla cassa delle ammende.
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