Un avvocato si è opposto a un avviso di addebito dell'ente previdenziale per contributi e sanzioni civili Gestione Separata relativi all'anno 2010. Il professionista, non iscritto alla cassa forense a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime di reddito, ha impugnato la pretesa sanzionatoria. La Corte di Cassazione, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2024, ha stabilito che per i periodi precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili Gestione Separata né i relativi accessori. Poiché la materia sanzionatoria era ancora oggetto di discussione e non si era formato il giudicato, i giudici hanno annullato le penali, confermando la compensazione delle spese legali per la complessità della questione.
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