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Sanzioni Civili Gestione Separata

5 provvedimenti applicano questo termine

Norme più ricorrenti in questi provvedimenti

Provvedimenti

Sanzioni civili Gestione Separata: la Cassazione le annulla
Un avvocato si è opposto a un avviso di addebito dell'ente previdenziale per contributi e sanzioni civili Gestione Separata relativi all'anno 2010. Il professionista, non iscritto alla cassa forense a causa del mancato raggiungimento delle soglie minime di reddito, ha impugnato la pretesa sanzionatoria. La Corte di Cassazione, recependo la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2024, ha stabilito che per i periodi precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili Gestione Separata né i relativi accessori. Poiché la materia sanzionatoria era ancora oggetto di discussione e non si era formato il giudicato, i giudici hanno annullato le penali, confermando la compensazione delle spese legali per la complessità della questione.
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Sanzioni civili Gestione separata: l’avvocato evita la multa
Un'avvocatessa ha impugnato la decisione che la obbligava a pagare contributi e sanzioni all'INPS per gli anni 2009 e 2010 a causa della mancata iscrizione alla Gestione Separata. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il motivo relativo all'obbligo contributivo per difetto di autosufficienza del ricorso. Tuttavia, ha accolto il secondo motivo riguardante le sanzioni. Richiamando la sentenza della Corte Costituzionale n. 104/2022, la Suprema Corte ha stabilito che per i periodi precedenti al 2011 non sono dovute le sanzioni civili Gestione separata da parte dei professionisti non iscritti alla Cassa forense. Di conseguenza, la ricorrente vince parzialmente: l'obbligo di pagare i contributi resta valido, ma viene annullato l'obbligo di pagare le sanzioni civili per le annualità contestate.
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Sanzioni civili Gestione separata: niente stangata senza dolo
Un professionista ha impugnato la richiesta dell'INPS per il pagamento dei contributi alla gestione separata per l'anno 2008, contestando le sanzioni per evasione applicate a causa della mancata compilazione del quadro RR. La Corte di Cassazione, pur confermando l'obbligo contributivo principale, ha accolto il ricorso sulle sanzioni. Applicando la sentenza della Corte Costituzionale n. 55/2024, i giudici hanno stabilito che il professionista non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili Gestione separata per l'anno 2008, poiché l'omessa compilazione del quadro RR per periodi precedenti al 2011 non costituisce un occultamento doloso automatico.
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Sanzioni civili Gestione Separata: INPS perde contro l’avvocato
L'INPS ha richiesto l'applicazione delle sanzioni per evasione contributiva a un avvocato non iscritto alla Cassa Forense, per omesso versamento dei contributi alla Gestione Separata. La Corte d'Appello ha invece applicato il regime più favorevole dell'omissione, escludendo l'intento fraudolento poiché la professionista aveva regolarmente dichiarato i propri redditi al fisco. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'INPS. I giudici hanno confermato che l'assenza di dolo esclude l'evasione. Inoltre, la Corte Costituzionale ha recentemente dichiarato illegittime le sanzioni civili Gestione Separata per i periodi precedenti alla legge di riferimento. Di conseguenza, l'ente previdenziale perde il ricorso e deve versare il doppio del contributo unificato.
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Sanzioni Civili Gestione Separata: Annullate per il Passato
Un professionista si oppone a un pignoramento per contributi e sanzioni dovuti alla Gestione Separata INPS per l'anno 2008. La Corte di Cassazione stabilisce due principi importanti. Primo, il termine di prescrizione dei contributi inizia a decorrere dalla scadenza di pagamento, comprese eventuali proroghe, respingendo la tesi del professionista. Secondo, la Corte annulla le sanzioni civili Gestione Separata applicate per il 2008. La decisione si basa su una recente sentenza della Corte Costituzionale che ha dichiarato illegittime tali sanzioni per i periodi precedenti all'entrata in vigore di una legge del 2011. Di conseguenza, il professionista è tenuto a pagare i contributi ma non le relative sanzioni.
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