Una donna, condannata per lesioni personali, ricorre in Cassazione lamentando la mancata pronuncia del giudice sulla richiesta di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia, inviata tramite PEC. La Suprema Corte rigetta il ricorso. I giudici chiariscono che la presenza in udienza di un sostituto processuale, che ha concluso regolarmente il dibattimento senza sollevare obiezioni, sana qualsiasi nullità. Inoltre, la Corte ribadisce che, sebbene l'invio dell'istanza tramite PEC sia ammissibile, il difensore ha l'onere di verificare che l'atto sia effettivamente pervenuto alla cancelleria del giudice procedente. Nel caso specifico, l'istanza era stata inviata a un ufficio giudiziario errato e non vi era stata alcuna verifica, rendendo legittima l'omessa pronuncia. Il ricorso viene dichiarato inammissibile anche per la genericità dei motivi di merito.
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