Una società fornitrice richiede al Condominio il pagamento del gasolio fornito negli anni 2007 e 2008. A garanzia del debito, il precedente amministratore aveva consegnato due cambiali, poi rimaste insolute. Il Condominio sostiene di aver pagato, indicando la dicitura "pagato" presente su un estratto conto della società. Il Tribunale accerta che la consegna dei titoli era avvenuta "salvo buon fine" e che il debito non era stato estinto. La Cassazione rigetta il ricorso del Condominio, confermando che il valore probatorio delle scritture contabili costituisce una presunzione semplice a sfavore dell'imprenditore, superabile con altre prove, come le testimonianze sull'insoluto delle cambiali. Il Condominio perde la causa e deve pagare le spese legali.
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