Un ente previdenziale ha chiesto il risarcimento dei danni all'agente della riscossione per il mancato incasso di vecchi contributi, lamentando l'assenza di informazioni sullo stato delle procedure. La Corte di Cassazione ha rigettato la domanda, confermando che l'annullamento dei ruoli antecedenti al 1999 opera automaticamente per legge. La Corte ha stabilito che, per ottenere il risarcimento, non basta contestare la violazione degli obblighi informativi relativi al discarico per inesigibilità. L'ente creditore deve dimostrare in concreto la reale solvibilità del debitore e il danno subito. In assenza della prova che i crediti sarebbero stati incassati con una diversa condotta dell'esattore, non spetta alcun risarcimento.
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