La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un detenuto contro il provvedimento di proroga del 41-bis. Il ricorrente, ritenuto al vertice di un clan camorristico attivo in Irpinia, contestava la sussistenza di prove certe sui suoi attuali collegamenti con l'esterno. I giudici hanno chiarito che, per disporre la proroga del 41-bis, non occorre una certezza assoluta dei contatti con il clan, ma basta una ragionevole probabilità basata su elementi concreti. Nel caso specifico, l'elevato spessore criminale, la recente condanna per associazione mafiosa ed estorsione, il sequestro di corrispondenza con altri affiliati e la mancata dissociazione giustificano ampiamente il mantenimento del regime speciale. Il ricorrente perde la causa e viene condannato al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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