La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14027/2025, ha stabilito che l'adesione di un contribuente alla "rottamazione quater" comporta una rinuncia implicita al ricorso pendente, determinando l'estinzione del giudizio. Questa pronuncia chiarisce che, in caso di estinzione, il ricorrente non è tenuto a versare il doppio del contributo unificato, previsto solo per i casi di rigetto o inammissibilità. La Corte ha inoltre disposto la compensazione delle spese legali tra le parti.
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