Un'organizzazione non lucrativa, conduttrice di un immobile, ha citato in giudizio la locatrice per inadempimento, chiedendo la riduzione del canone a causa dell'inagibilità di una cantina. La locatrice ha risposto chiedendo la risoluzione del contratto per il mancato pagamento di tre mensilità. La Corte di Cassazione ha stabilito che, sebbene la domanda di risoluzione (domanda riconvenzionale) fosse stata presentata tardivamente, i fatti su cui si basava (il mancato pagamento) potevano essere legittimamente valutati come eccezione riconvenzionale, ovvero come una mera difesa volta a paralizzare la richiesta della conduttrice. Il ricorso della conduttrice è stato quindi dichiarato inammissibile.
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