L'Amministrazione Finanziaria e l'Agente della Riscossione hanno impugnato la decisione che annullava un pignoramento e la presupposta cartella esattoriale. La notifica della cartella di pagamento era stata tentata prima verso la società incorporata ormai estinta e poi, all'estero, rifiutata da un terzo estraneo. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi. I giudici hanno rilevato d'ufficio l'esistenza di un giudicato esterno, ossia di una precedente sentenza definitiva tra le stesse parti sugli stessi atti impositivi. Tale decisione precedente aveva già accertato l'illegittimità della notifica, poiché il rifiuto di ricevere l'atto da parte di un soggetto terzo non equivale alla consegna nelle mani del destinatario. Vince la Società Contribuente, con compensazione delle spese.
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