Un imputato, condannato per truffa aggravata in primo e secondo grado, ha presentato personalmente un ricorso per cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato l'appello inammissibile, ribadendo che, secondo l'art. 613 del codice di procedura penale, il ricorso deve essere obbligatoriamente firmato da un avvocato iscritto all'albo speciale, pena l'impossibilità di esaminare il merito. Di conseguenza, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria.
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