La Corte di Cassazione, con l'ordinanza in esame, ha dichiarato l'inammissibilità di un ricorso per cassazione presentato personalmente dall'imputato. La decisione si fonda sulla modifica dell'art. 613 del codice di procedura penale, che impone, a pena di inammissibilità, la sottoscrizione dell'atto da parte di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione. La Corte ha chiarito che l'autenticazione della firma dell'imputato non sana il vizio, condannando il ricorrente al pagamento delle spese e di una sanzione pecuniaria.
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