La Corte di Cassazione dichiara inammissibile un ricorso contro una sentenza di patteggiamento, contestata per vizio di motivazione. La Corte ribadisce che nella sentenza di patteggiamento, la motivazione del giudice è limitata alla verifica dell'accordo tra le parti, alla correttezza della qualificazione giuridica e alla congruità della pena, non richiedendo un'analisi approfondita della responsabilità, che si considera implicitamente ammessa. Un ricorso generico, che non evidenzia palesi errori di diritto, è destinato all'inammissibilità.
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