Un avvocato ha impugnato una decisione del Tribunale che, pur concedendo il gratuito patrocinio al suo cliente, aveva dichiarato le spese legali non recuperabili. La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso spese legali inammissibile. La motivazione risiede in un errore procedurale: il ricorso è stato presentato secondo le forme del rito penale, mentre la legge impone il rito civile per questo tipo di impugnazione, che richiede la notifica alla controparte. L'errore ha comportato non solo il rigetto, ma anche una sanzione economica per abuso del processo.
Continua »