La Corte di Cassazione ha stabilito che l'indennità corrisposta a un agente di assicurazioni per il mancato gradimento del figlio come successore nell'agenzia ha natura di reddito e non di risarcimento del danno. Essendo strettamente legata alla cessazione del rapporto di lavoro, tale somma è considerata reddito imponibile e, di conseguenza, soggetta a ritenuta d'acconto.
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