Un musicista, assunto con contratti a termine da una fondazione teatrale, ha contestato l'illegittimità della clausola del termine. La Corte d'Appello ha respinto la sua domanda, ritenendo che il rapporto di lavoro si fosse risolto per mutuo consenso, data la prolungata inattività del lavoratore per sette anni e la percezione del TFR. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione, dichiarando il ricorso inammissibile. Ha stabilito che l'accertamento della volontà delle parti di sciogliere il contratto è una valutazione di merito, non sindacabile in sede di legittimità se non per vizi specifici non riscontrati nel caso.
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