Un'impresa edile, poi fallita, ha citato in giudizio il Ministero delle Infrastrutture chiedendo la risoluzione del contratto di appalto e il risarcimento dei danni per grave inadempimento. La Corte d'Appello aveva rigettato la domanda, ritenendo che la consegna dei lavori, essendo stata sospesa lo stesso giorno, non si fosse mai perfezionata, limitando i diritti dell'impresa al solo recesso. La Corte di Cassazione ha invece accolto il ricorso dell'impresa. I giudici hanno stabilito che la firma del verbale di consegna dei lavori segna ufficialmente il passaggio alla fase esecutiva del contratto, indipendentemente dall'immediata sospensione. Di conseguenza, l'appaltatore ha il pieno diritto di chiedere la risoluzione contrattuale e il risarcimento dei danni. La causa è stata rinviata alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
Continua »