Una società utilizzatrice, dopo la risoluzione di un contratto di leasing immobiliare, ha chiesto in giudizio la restituzione dei canoni di leasing versati. La società concedente si è opposta. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla società utilizzatrice, ma per una ragione procedurale. La concedente, infatti, non aveva contestato una precedente decisione favorevole all'utilizzatore. Tale decisione è diventata quindi definitiva (cosiddetto 'giudicato interno'), precludendo ogni ulteriore discussione. La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso della concedente, confermando di fatto il suo obbligo alla restituzione dei canoni leasing.
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