Una società di leasing ha risolto un contratto di leasing traslativo avente a oggetto un capannone industriale a causa dell'inadempimento dell'utilizzatore, successivamente fallito. Il curatore fallimentare ha richiesto la restituzione dei canoni già versati, invocando la disciplina della vendita con riserva di proprietà. La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del fallimento, confermando la validità della clausola contrattuale che escludeva la restituzione dei canoni. Tale patto, avente natura di clausola penale, prevede la detrazione del ricavato della vendita del bene dalle somme ancora dovute. La Corte ha stabilito che la risoluzione del contratto di leasing e la relativa penale sono legittime se garantiscono un equo contemperamento degli interessi, senza arricchimenti ingiustificati per il concedente. Il fallimento perde definitivamente la causa e deve pagare le spese di giudizio.
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