Un detenuto, sottoposto al regime speciale del 41-bis, ha richiesto la liberazione anticipata. Il Tribunale di Sorveglianza ha negato il beneficio a causa di numerose infrazioni disciplinari. Il detenuto ha contestato la decisione, sostenendo che alcune violazioni (conversazioni e scambio di oggetti) non dovessero più essere considerate, alla luce di una sentenza della Corte Costituzionale. La Cassazione ha rigettato il ricorso, chiarendo che la sentenza della Consulta ha un impatto limitato e che le molteplici altre infrazioni dimostrano la mancata adesione del detenuto al percorso rieducativo, giustificando il diniego della liberazione anticipata.
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