La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 202/2024, ha dichiarato l'inammissibilità del ricorso presentato da una società di costruzioni contro una committente per un appalto ferroviario. La Corte ha respinto tutti i diciassette motivi di ricorso, evidenziando come le censure fossero generiche, non si confrontassero adeguatamente con le decisioni dei giudici di merito o mirassero a un riesame dei fatti, non consentito in sede di legittimità. La decisione riafferma i rigorosi limiti procedurali per l'accesso al giudizio di Cassazione, sottolineando l'importanza della specificità dei motivi e il rispetto delle preclusioni legali.
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