La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 33118/2023, ha esaminato un caso di risarcimento danni in un contratto di appalto per lavori ferroviari. Il punto centrale riguarda la tempestività delle riserve appalti pubblici formulate dall'impresa appaltatrice in assenza del registro di contabilità. La Corte ha stabilito che, mancando tale registro, l'onere di iscrivere le riserve nel primo atto contabile utile viene meno, confermando la decisione di merito che le aveva ritenute tempestive. Ha invece accolto il motivo di ricorso relativo all'omessa pronuncia sulla richiesta di restituzione di somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, cassando la sentenza con rinvio su questo punto.
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