Il Contribuente ha impugnato una cartella di pagamento per Irpef, Irap e Iva, emessa sulla base di un avviso di accertamento parzialmente annullato in sede giudiziaria. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso del Contribuente, stabilendo che la riscossione provvisoria perde efficacia se l'atto impositivo presupposto viene annullato, anche se la sentenza non è ancora definitiva. L'annullamento, anche parziale, dell'accertamento di base priva la cartella di pagamento della sua legittimità, poiché viene meno il titolo fondante del credito erariale. Di conseguenza, la Suprema Corte ha cassato la decisione favorevole all'ufficio tributario e ha rinviato la causa alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado per un nuovo esame.
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