Un militare della Guardia di Finanza viene accusato di tentata concussione per aver preteso di pagare solo parzialmente i lavori idraulici eseguiti nella sua abitazione, minacciando l'artigiano. Dopo un primo annullamento della Cassazione, la Corte d'Appello di rinvio assolve l'imputato per insussistenza del fatto, evidenziando che i tabulati telefonici e i pagamenti provano solo l'esecuzione dei lavori, ma non la condotta minacciosa. Il Procuratore Generale ricorre in Cassazione contestando l'assoluzione. La Suprema Corte rigetta il ricorso, confermando l'assoluzione: le dichiarazioni della persona offesa, specie se costituita parte civile, richiedono riscontri oggettivi e precisi sulla condotta illecita, non bastando la prova del solo rapporto di lavoro sottostante.
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