La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 6511/2024, ha stabilito che nel contesto di un riscatto agrario, il semplice pagamento delle rate non è sufficiente a perfezionare il trasferimento di proprietà se l'assegnatario non ha mai avuto il possesso e la coltivazione del fondo specifico oggetto del contratto. Il caso riguardava un cittadino che rivendicava un terreno originariamente assegnato al padre, ma di fatto scambiato con un altro appezzamento decenni prima, senza mai formalizzare l'atto. La Corte ha ritenuto legittima la revoca, da parte dell'ente concedente, di un precedente decreto errato che attestava l'avvenuto trasferimento di proprietà, poiché i presupposti essenziali (possesso e coltivazione) non si erano mai verificati per quel fondo specifico, rendendo il ricorso inammissibile.
Continua »