La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 15207/2024, ha dichiarato inammissibile il ricorso di un gruppo di medici specializzandi volto a ottenere il risarcimento del danno per la mancata remunerazione durante la specializzazione. La Corte ha confermato il proprio orientamento consolidato, secondo cui il diritto al risarcimento specializzandi si prescrive nel termine di dieci anni, decorrenti non dal conseguimento del diploma, ma dalla data di entrata in vigore della Legge 370/1999. Avendo i medici agito in giudizio oltre tale termine, la loro pretesa è stata considerata estinta per prescrizione.
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