La Corte di Cassazione ha confermato la legittimità della riqualificazione della domanda operata dal giudice d'appello in un caso di truffa finanziaria. Alcuni risparmiatori avevano richiesto la restituzione di somme investite in polizze assicurative rivelatesi inesistenti. Sebbene la domanda iniziale fosse stata formulata come ripetizione di indebito, la Corte d'Appello l'ha inquadrata come risarcimento del danno extracontrattuale. La Suprema Corte ha stabilito che, se i fatti materiali allegati dalle parti rimangono invariati, il giudice può mutare il titolo giuridico della pretesa senza violare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, garantendo così la tutela del bene della vita perseguito dagli attori.
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