Con la sentenza n. 32117/2024, la Corte di Cassazione ha chiarito la distinzione tra il delitto di omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.) e la contravvenzione per mancata ottemperanza a un ordine di rimozione rifiuti (art. 255, d.lgs. 152/2006). Un soggetto era stato condannato per il reato più grave. La Corte ha annullato la sentenza, precisando che il delitto di omessa bonifica si configura solo in presenza di un evento potenzialmente inquinante che richieda una specifica procedura di bonifica. In assenza di tale accertamento, la condotta rientra nella fattispecie contravvenzionale, meno grave.
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