Un imputato, condannato per un reato di droga, ha ottenuto in appello la riqualificazione del fatto in un'ipotesi meno grave. Ha poi presentato ricorso in Cassazione sostenendo la violazione del divieto di reformatio in peius, poiché il giudice d'appello non aveva applicato la pena minima per il nuovo reato. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, dichiarandolo inammissibile. Ha chiarito che il giudice d'appello, nel riqualificare il reato, gode di autonomia decisionale e non è obbligato ad applicare il minimo edittale, a condizione che la pena finale non sia peggiore di quella inflitta in primo grado.
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