Una società ha agito contro un istituto di credito per la restituzione di somme indebitamente pagate. La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 5521/2024, ha chiarito due principi. In primo luogo, l'inattività di una società non ne comporta l'estinzione automatica. In secondo luogo, e punto cruciale della decisione, quando una banca solleva l'eccezione di prescrizione ripetizione indebito, non è tenuta a specificare le singole rimesse solutorie prescritte. È sufficiente che la banca affermi l'inerzia del correntista e dichiari di volerne beneficiare. La Corte ha quindi cassato la sentenza d'appello su questo punto, accogliendo il ricorso della banca.
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