Una banca, condannata a restituire a un cliente somme indebitamente percepite a causa di clausole nulle (anatocismo), si è opposta alla richiesta dell'Agenzia delle Entrate di pagare un'imposta di registro proporzionale sulla sentenza. La Corte di Cassazione ha dato ragione alla banca, stabilendo un principio fondamentale: quando una sentenza dichiara la nullità, anche solo parziale, di un contratto e dispone una conseguente restituzione di denaro, si applica l'imposta di registro fissa. La condanna al pagamento, infatti, non è un nuovo trasferimento di ricchezza, ma l'effetto ripristinatorio della dichiarata invalidità delle clausole originarie.
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