Una società correntista e i suoi garanti hanno avviato una causa contro un istituto di credito per ottenere la restituzione di somme indebitamente addebitate sul conto. La banca ha eccepito la prescrizione decennale dei singoli versamenti. I giudici di merito hanno accertato la presenza di un'apertura di credito, qualificando i versamenti come semplici ripristini della provvista e fissando la decorrenza della prescrizione dalla chiusura definitiva del rapporto. La Corte di Cassazione ha confermato la decisione sul merito: quando sussiste un fido bancario, la ripetizione di indebito bancario non si prescrive decorrendo dai singoli versamenti, ma solo dall'estinzione del conto. Inoltre, la banca non può eccepire il difetto di forma scritta del fido, trattandosi di nullità azionabile solo dal cliente. La Suprema Corte ha accolto il ricorso solo sul regolamento delle spese legali d'appello, ridistribuite per soccombenza.
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