Una società committente ha pagato una fattura a un'azienda di manutenzione, ignorando che quest'ultima avesse già ceduto il credito a una banca. Dopo il fallimento dell'azienda, la committente ha richiesto la restituzione della somma tramite un'azione di ripetizione di indebito oggettivo e il risarcimento per i danni da inadempimento del contratto di appalto. Il Tribunale ha accolto solo la restituzione del pagamento, ritenendo il contratto privo di data certa e quindi inopponibile al fallimento. La Cassazione ha confermato il diritto alla restituzione del pagamento non dovuto. Inoltre, ha accolto il ricorso della committente sul contratto: il curatore fallimentare, avendo utilizzato il contratto in altri giudizi, ne ha implicitamente riconosciuto la data certa. La causa torna al Tribunale per ricalcolare i danni.
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