Un'Amministrazione Comunale ha richiesto ad alcuni Dipendenti Comunali la restituzione di somme versate tra il 2002 e il 2006 come indennità di disagio, ritenendole illegittime. I lavoratori si sono opposti invocando la sanatoria dei pagamenti indebiti prevista dal Decreto Legge n. 16 del 2014 per i contratti integrativi. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso dell'ente pubblico, stabilendo che tale sanatoria non si applica in modo retroattivo e generalizzato a qualsiasi epoca. La misura straordinaria copre esclusivamente gli atti adottati dopo l'entrata in vigore della riforma del pubblico impiego del 2009, nata per risolvere l'incertezza interpretativa di quel periodo. Di conseguenza, i pagamenti contestati, risalenti agli anni dal 2002 al 2006, non possono essere sanati automaticamente da questa norma. La causa torna alla Corte d'Appello per un nuovo esame.
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