Un gruppo di dipendenti ottiene in primo grado la reintegrazione nel posto di lavoro dopo un licenziamento collettivo. L'azienda richiama i dipendenti, ma dispone immediatamente il loro trasferimento in un'altra sede distante e contesta loro l'assenza ingiustificata. In seguito, la Corte d'Appello dichiara legittimo il licenziamento, annullando la reintegra. L'azienda pretende la restituzione delle retribuzioni maturate durante il periodo di ripristino. I giudici di merito e la Corte di Cassazione respingono le richieste aziendali. La Suprema Corte stabilisce che l'annullamento della reintegra non cancella la gestione del rapporto di lavoro attuata nel frattempo. Poiché l'azienda ha disposto trasferimenti illegittimi impedendo la prestazione, i lavoratori conservano il diritto alle retribuzioni maturate nel periodo intermedio.
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