Il Tribunale di Rimini aveva ammesso due soggetti, un Comandante e un Armatore, all'ammissione oblazione per una contravvenzione legata alla mancanza di equipaggio sufficiente su un motopeschereccio. Il Pubblico Ministero ha proposto ricorso in Cassazione, contestando la decisione del Tribunale. Il PM ha evidenziato la gravità del fatto, sottolineando che il Comandante aveva già ricevuto contestazioni simili in precedenza. La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando la sentenza. Ha stabilito che il giudice deve motivare in modo specifico l'ammissione oblazione quando il Pubblico Ministero si oppone, considerando la gravità del fatto e le precedenti violazioni. Il caso tornerà a un nuovo giudice per una nuova valutazione.
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